CHI È IL CONDÒMINO?!
Possiamo definire Condòmino non solo il proprietario di un appartamento/ufficio/negozio all’interno dell’edificio, ma anche colui che è proprietario del solo lastrico solare o del box auto o soltanto del cortile, o di una cantina.
È condomino anche il costruttore – l’originario proprietario dell’immobile completo – che successivamente al frazionamento del fabbricato ed alla vendita delle unità immobiliari si sia riservato la proprietà di alcune porzioni dell’edificio stesso.
Alla qualità di Condomino sono naturalmente connessi diritti e doveri, distinti e diversi da quelli di altri soggetti che, pur abitando in condominio, non possono essere considerati condòmini.
Vediamo chi possono essere questi altri soggetti “mascherati” da Condòmino, ma che, di fatto, non lo sono:
- il conduttore dell’unità immobiliare (cioè l’affittuario, anche più comunemente definito “Inquilino”)
- il mero possessore di uno o più immobili (chi detiene il possesso a qualsiasi titolo, anche solo “in prestito” per esempio, senza però esserne il proprietario)
- l’usufruttuario;
- il cosiddetto “condòmino apparente” (ossia colui che si comporta come tale, ma non può vantare alcun titolo di proprietà).
Seguiteci per altre pillole!