Dunque, chi paga le SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE in caso di vendita dell’immobile?
Il Codice civile e la Giurisprudenza stabiliscono che in caso di vendita di un immobile in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni (qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in anticipo sulle ripartizione delle relative spese) è tenuto a prendersi in carico i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare.
Ovvero, se la delibera è avvenuta prima della compravendita sarà il vecchio proprietario a doversi sobbarcare i costi delle spese, mentre se la delibera dovesse avvenire in seguito all’atto di compravendita il compito sarà del nuovo acquirente dell’immobile.
Per quando riguarda le SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE, invece, possiamo dire che in linea generale sono a carico di chi risulta essere condòmino al momento dell’effettuazione degli interventi, ma, se ci fossero degli oneri appartenenti al passato non ancora saldati, l’acquirente dell’unità immobiliare è tenuto a corrisponderli al condominio sia per la gestione in corso al momento dell’acquisto, sia per quella precedente (resta naturalmente salvo il suo diritto a richiedere il rimborso al venditore per tutti gli oneri riferiti al momento precedente la data dell’acquisto).