L’obbligo dell’invio del verbale sussiste, appunto, solo nei confronti dei condòmini assenti, quelli cioè che hanno deciso di non partecipare alla riunione di condominio.
L’invio del verbale assembleare serve per formalizzare la conoscenza, da parte dei condòmini assenti, delle decisioni assunte in assemblea e, di conseguenza, per far decorrere il termine per la relativa ovvero eventuale impugnazione.
Il mancato invio del verbale da parte dell’amministratore non determina una nullità o altro vizio sull’assemblea, ma fa sì che il termine per impugnare la delibera per il condòmino assente non inizi a decorrere, non almeno fino a quando la comunicazione non viene effettuata.
Il mancato invio, anche a seguito di numerosi solleciti, da parte dell’amministratore viene considerato condotta negligente, con il rischio di andare incontro ad una revoca dall’incarico.