Forma della delega, numero massimo, presenza del delegante e voto espresso
Sempre più spesso ci giungono quesiti in merito alle deleghe a partecipare all’assemblea condominiale o tali dubbi divengono argomenti di discussione nel nostro forum.
Un signore ci ha domandato, ad esempio, se la delega rappresenta “una testa”, ossia se al di là dei millesimi, il voto del delegato espresso in favore del delegante deve essere considerato come autonomo rispetto a quello che il delegato stesso esprime per se stesso.
O ancora ci è stato domandato se è vero che a seguito dell’entrata in vigore della riforma del condominio i condomini deleganti non possano più esprimere in assemblea il proprio voto diversamente da quello poi espresso del delegato.
Da ultimo è stato chiesto se una volta concessa la delega, la persona delegante può comunque partecipare come “uditrice” all’assemblea condominiale.
Siccome la confusione è tanta e dato che l’argomento della delega può entrare in collisione che l’istituto del rappresentante del condominio in senso all’assemblea del supercondominio, vale la pena tenere a mente le regole fondamentali in materia di delega a partecipare all’assemblea di condominio.
Forma della delega per l’assemblea condominiale
La delega a partecipare all’assemblea di condominio deve essere scritta. Lo dice chiaramente ed espressamente l’art. 67, primo comma, disp. att. c.c. Ciò vuol dire non esisterà alcuna delega in assenza della “famosa striscia di carta” presente in calce all’avviso di convocazione e controfirmata dal delegante e che quindi il presidente non potrà considerare la presenza del delegante.
Numero massimo di deleghe
Sempre l’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, così come modificato dalla legge di riforma del condominio, ha previsto un limite massimo alle deleghe che una singola persona può raccogliere nel contesto di condomini con un determinato numero di partecipanti.
In tal senso è stabilito che “se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale” (art. 67, primo comma, disp. att. c.c.). I regolamenti condominiali possono contenere limiti più stringenti.
Presenza del delegante in assemblea
La persona che ha conferito la delega a partecipare all’assemblea di condominio deve essere considerata a tutti gli effetti presente. Se Tizio delega Caio a partecipare alla riunione, all’appello dovranno risultare presenti entrambi, chiaramente uno rappresentato dall’altro; ciò vuol dire che se il delegante è a tutti gli effetti (cioè nel computo delle “teste” e dei millesimi) un condomino presente.
Se una persona delega un’altra a partecipare è perché non può o non vuole essere presente: conseguenza di ciò è che deve considerarsi come non data una delega a partecipare seguita dalla presenza materiale in assemblea del delegante stesso.
Voto espresso dal delegato per conto del delegante
Nell’ambito dell’assemblea di condominio, è stata la giurisprudenza a chiarirlo, il delegato agisce per il delegante sulla base delle regole del mandato. Chi rappresenta, quindi, ha l’obbligo di agire secondo le indicazioni del suo mandante.
Ciò, ad esempio, vuol dire che il delegato dovrà votare come richiestogli dal delegante potendo accadere che il voto suo personale sia differente da quello della persona che è stato chiamato a rappresentare.
Solamente nell’ambito delle assemblee del supercondominio ai condòmini non è data la possibilità di porre vincoli all’azione del rappresentante del condominio, ossia in questo caso effettivamente il rappresentante ha diritto di votare come ritiene più opportuno.
Fonte http://www.condominioweb.com/deleghe-assembleari.13400#ixzz4YeiOIpJG
www.condominioweb.com
Avv. Alessandro Gallucci