Accesso diretto al conto corrente bancario condominiale: legittima la richiesta documentale del singolo condomino.
Non ci sono più scuse: ogni singolo condominoha la facoltà di richiedere anche all’intermediario – ossia alla banca – copia dei documenti relativi al rapporto di conto corrente condominiale, superando in tal modo l’eventuale condotta omissiva dell’amministratore di condominio.
Il Collegio di Roma dell’Arbitrato Bancario Finanziario, con decisione n. 7960 del 16 settembre 2016, risolve con tale affermazione la controversia instaurata da una condomina, la quale, dopo aver più volte e senza successo richiesto all’amministratore di condomino detta documentazione, si era rivolta alla banca presso la quale il conto corrente condominiale risultava aperto.
Tuttavia, in tale sede, la condomina ricorrente si era vista opporre un rifiuto per «mancanza dei presupposti di legittimazione attiva (essendo l’amministratore l’unico legittimato a richiedere la documentazione in parola)» – la banca motivava così il proprio diniego, sulla base del nuovo disposto dell’art. 1129 c.c. e di quanto precisato dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter del 23 aprile 2014.
Al riguardo, va ricordato che la riforma, intervenendo profondamente sull’art. 1129 c.c., ha introdotto, tra le altre previsioni, la disposizione secondo cui «L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio» (comma 7).
L’amministratore è dunque tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati.
Inoltre, come rilevato dalla giurisprudenza, vi è pure un’esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell’intera gestione condominiale (Cass. civ.,10 maggio 2012, n. 7162): a tal proposito, sempre al comma 7 dell’art. 1129 c.c. si chiarisce che «ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».
Ebbene, nel caso in questione, viene in discussione la portata di tale diritto: in precedenti pronunce si è evidenziato che il singolo condominio, anche se autorizzato dall’assemblea, non puòrivolgersi direttamente alla banca per prendere visione del conto corrente condominiale, in quanto questi resta estraneo al rapporto contrattuale sorto tra l’amministratore e l’istituto bancario (T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2002, n. 1294, relativo alla fattispecie in cui Poste Italiane S.p.A. si sono rifiutate di far accedere il singolo condomino all’estratto del conto corrente intestato al condominio, ex art. 22 legge n. 241/90, in quanto detto diritto d’accesso è recessivo rispetto al diritto alla riservatezza); tuttavia, il Collegio di Roma, nella decisione in commento e in altre occasioni, ha escluso un’interpretazione restrittiva della locuzione «per il tramite dell’amministratore» di cui al citato comma 7: più precisamente, se tale espressione venisse intesa come «solo attraverso l’amministratore», risulterebbe, tra l’altro, negato e abrogato, per i condomini, il diritto di richiedere e accedere alla documentazione bancaria che viene invece riconosciuto ai correntisti dall’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario – mentre, ricorda il Collegio, quest’ultima norma, in quanto avente carattere speciale, è destinata a prevalere sulla nuova disciplina condominiale e ad essere ancora applicata.
Pertanto, conclude il Collegio, la previsione del nuovo art. 1129 c.c.«non prescrive un obbligo, in capo al condomino, di esclusiva richiesta all’amministratore, unico legittimato a richiedere la documentazione, quanto, piuttosto, di preventiva richiesta all’amministratore stesso (così, dec. 8817/2015. Cfr., anche, dec. 691/2015)»: in altri termini, la condomina aveva assolto tale obbligo di preventiva richiesta all’amministratore, ma non avendovi quest’ultimo provveduto, alla stessa andava riconosciuto il diritto di ottenere la documentazione relativa al conto corrente del condominio mediante istanza diretta alla banca. L’intermediario veniva conseguentemente condannato al rilascio della copia richiesta.
Si rammenta infine che, con la Newsletter dell’aprile 2014menzionata nel caso in commento, il Garante per la privacy ha chiarito che, nonostante il conto sia intestato al condominio, i singoli condòmini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l’operato dell’amministratore mediante l’accesso in forma integrale, per il tramite dell’amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali.
Tale principio, già sancito in linea generale dal Garante nelle Linee guida in ambito bancario [doc. web n. 1457247], riconosce infatti il diritto di ottenere “copia di atti o documenti bancari” senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.
Fonte http://www.condominioweb.com/accesso-conto-corrente-bancario-condominiale.13342#ixzz4VvEqKYmt
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Dott.ssa Marta Jerovante – Consulente Giuridico