Abbiamo preparato per voi una serie di domande con risposte che potranno sicuramente esservi utili.
1 La regola dei 19(+2) gradi limite vale sia per gli appartamenti all’ultimo piano, che piano terra e intermedi?
Si, è onere del singolo utente, indipendentemente dal piano, adeguare e regolare la temperatura in modo che venga impostata senza mai superare i 19 (+2) gradi.
2 E se abito in un condominio con impianto centralizzato in cui non è possibile regolare la temperatura con l’utilizzo di termovalvole?
In questo caso la temperatura di mandata dell’acqua di riscaldamento verrà impostata tramite termostato di caldaia centralizzata (in modo che non superi mai i limiti di Legge) da parte del tecnico competente.
3 I Sindaci possono anticipare o posticipare l’accensione degli impianti, limitando l’orario o le temperature massime?
Assolutamente si, in presenza di condizioni climatiche particolari, come appunto è successo nell’ultimo periodo in moltissimi Comuni d’Italia.
4 L’Assemblea di condominio può decidere di modificare e ridurre la temperatura di esercizio?
Si, può farlo incaricando il tecnico manutentore di modificare i limiti di temperatura della caldaia.
I livelli di temperatura, gli orari e il periodo di accensione sono limiti massimi oltre i quali non si può andare, ma “viceversa” invece si.
5 Se in condominio vivono persone anziane o malate che necessitano di maggiore calore rispetto ai limiti fissati, questi sono derogabili di diritto?
No, il limite dei 19 (+2) gradi non è derogabile, neanche in presenza di persone con problemi di salute.
L’eccezione è fatta solo per le strutture ospedaliere e RSA.
6 Chi sarà delegato ad eseguire i controlli?
Il riferimento è sicuramente il Comune, ovvero gli ispettori di cui si avvale, in quanto è necessario avere competenze tecniche certificate.