Installare un sistema di videosorveglianza in condominio è possibile, ma è necessario rispettare alcune regole fondamentali, quelle a favore della privacy che salvaguardano per l’appunto la discrezione e la riservatezza delle persone.
Innanzitutto, i condòmini dovranno approvare quanto necessario in sede Assembleare, deliberando in favore del nuovo “servizio” con le maggioranze indicate al secondo comma dell’art. 1136 cc che recita come segue:
“Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”.
L’installazione, sebbene sia consentita dalla legge, implica in ogni caso questioni inerenti alla privacy non solo dei condòmini, ma anche di tutti coloro che si trovino a transitare nelle aree riprese dalle telecamere.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento Generale della protezione dei dati (GDPR).
Ne consegue che tutti gli interessati debbano essere sempre informati che stiano per accedere ad un’area videosorvegliata, nonché delle finalità del trattamento stesso, tramite cartelli informativi secondo le indicazioni contenute nell’ultimo provvedimento in materia di videosorveglianza.