Come noto a tutti, il regime ordinario IVA prevede una aliquota pari al 22% applicata alla maggior parte dei beni e servizi acquistati, ma in materia di Condominio, è stata introdotta per determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi l’applicazione di una aliquota IVA agevolata ridotta al 10%.
Tale “agevolazione” è stata introdotta dalla legge n. 488/99, la quale ha previsto che:
“sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento […]: le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio […], realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata“.
Sono agevolabili i seguenti interventi:
- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici già esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere;
- d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli “organismi” edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un “organismo” edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Inoltre, l’Iva agevolata al 10% si applica anche alle forniture di energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti “comuni” di tutti i condomini composti da unità immobiliari di tipo, esclusivamente, residenziale.