Con il termine “lastrico solare” si intende quella superficie piana che si trova sulla parte superiore dello stabile e che svolge sostanzialmente la funzione di copertura dell’edificio condominiale.
Questo lastrico può essere:
- di proprietà comune ad uso esclusivo;
- di proprietà esclusiva ed uso comune;
- di proprietà ed uso esclusivi.
Ma come vengono ripartite le spese di manutenzione o altra natura?
Se il lastrico solare è interamente di proprietà comune la spesa complessiva sostenuta per i lavori dovrà essere suddivisa tra tutti i condòmini in base alle rispettive quote di proprietà dell’edificio (ossia in base ai “millesimi”).
Mentre, quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, coloro che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per 1/3 della spesa; gli altri 2/3 sono a carico di tutti i condòmini le cui proprietà sono coperte dal lastrico (ossia facenti parte della “colonna” dell’edificio che si trova al di sotto della copertura oggetto della manutenzione) e verranno ripartiti in proporzione al valore millesimale.
Detto ciò, va però precisato che tale criterio di riparto delle spese può essere “derogato” sia nel regolamento condominiale, sia tramite una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimità.