Una cosa che forse non tutti sanno è che la targa condominiale su cui sono indicati il nome del Condominio e i dati dell’Amministratore è un preciso obbligo di Legge che prevede, se non rispettato, anche sanzioni.
Non è quindi un mezzo pubblicitario tramite il quale l’Amministratore cerca di farsi conoscere, bensì un obbligo di trasparenza ed informazione.
La targa che l’Amministratore è obbligato ad affiggere ha un duplice scopo: sia rendere pubblico il nominativo ed i recapiti del Professionista responsabile del condominio, sia consentire a chiunque ne avesse necessità di contattare “chi di dovere” (ossia l’Amministratore stesso).
Anche per questo motivo deve essere esposta esternamente, proprio per essere consultabile da tutti, persone interne ed esterne al Condominio.
L’installazione della targa condominiale è un obbligo regolato dall’articolo 1129, quinto comma, del Codice civile, il quale dice che:
«Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore».
È necessario chiarire che è compito dell’Amministratore installare la targa, la cui spesa, anche di affissione, deve poi essere ripartita tra tutti i Condòmini, sulla base dei millesimi di proprietà, trattandosi di costi sostenuti nell’interesse del Condominio.