L’assemblea ordinaria può deliberare in merito a lavori di manutenzione straordinaria
Leggendo certi quesiti alle volte ci viene da pensare che la fantasia di certe persone per evitare l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non abbia limiti.
Questo quanto ci domanda un giovane amministratore in merito ad un caso occorsogli di recente:
“Un condomino mi ha contestato il fatto che avevo inviato la convocazione per l’assemblea ordinaria inserendo anche dei punti per interventi di carattere straordinario, e che, secondo lui dovevo specificare “assemblea ordinaria” e “assemblea straordinaria”. Per cui qualsiasi decisione venga presa, potrebbe essere annullata”.
Il condomino, sicuramente, non conosce la giurisprudenza in materia e su questo non si può certo fargli una colpa. Ma la di là delle decisioni dei giudici, il condomino del nostro lettore non conosce nemmeno il codice civile.
Qualcuno potrebbe obiettare che nemmeno il nostro lettore lo conosca bene, perché diversamente non ci avrebbe scritto: tralasciamo commenti, in fondo anche per usare un’aspirina ogni tanto non è male ripassare la posologia, anche con l’aiuto del medico.
Torniamo alla questione. Inprimis è bene specificare che non esiste alcuna differenza reale tra assemblea ordinaria e assemblea straordinaria.
Come ha avuto modo di chiarire brillantemente la Suprema Corte di Cassazione, “ai fini della validità di una deliberazione di assemblea condominiale, è privo di qualunque rilievo il fatto che la delibera impugnata sia stata adottata in un’assemblea straordinaria piuttosto che in un’assemblea ordinaria, o viceversa, giacché non esistono, tra le competenze di questi due tipi di assemblee, differenze di sorta, né sono previsti differenti quorum per la legale costituzione delle assemblee medesime, l’assemblea straordinaria essendo menzionata, in opposizione a quella ordinaria, dall’art. 66 disp. attuaz. c.c., soltanto per disporre che l’assemblea ordinaria deve essere convocata annualmente, a differenza di quella straordinaria, che è convocata in qualsiasi momento in caso di necessità” (così Cass. 8 giugno 1984 n. 3456).
Insomma, si tratta per lo più di differenze nominalistiche che in alcun modo incidono sul procedimento deliberativo.
V’è di più: lo stesso articoli 1135 del codice civile al n. 3 del primo comma, specifica chiaramente che l’assemblea ordinaria annualepuò deliberare in merito a lavori di manutenzione straordinaria dello stabile nonché su opere di carattere innovativo.
Insomma il nostro lettore può star tranquillo, la legge in questo caso è chiarissima e non vi sono dubbi che il condomino sia in errore.
Un unico dubbio, come si suole dire, residua ed è per lo più uno scrupolo che ci è utile per marcare una distinzione su un tipo di assemblea che rappresenta una riunione speciale rispetto a quelle ordinarie e straordinarie: il riferimento e all’assemblea convocata ai sensi dell’art. 1117-ter c.c. per la modificazione della destinazione d’uso delle cose comuni.
In tal caso effettivamente bisogna seguire un iter specificamente previsto della norma testé citata che addirittura prevede un’ipotesi di nullità del successivo deliberato in caso di sua inosservanza. Resta però possibile nel corso di questa assemblea deliberare anche su altre materie, non essendo ciò vietato dalla legge.
Avv. Alessandro Gallucci
Fonte http://www.condominioweb.com/differenza-tra-assemblea-ordinaria-e-straordinaria.13463#ixzz4Z2JSBwj9
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