In tema di nomina dell’amministratore, il codice civile pare alquanto perentorio nel sancire la nullità del conferimento dell’incarico, se manca l’indicazione dettagliata del compenso.
Si tratta di un requisito a cui si fa esplicitamente riferimento sia per il caso della prima nomina sia per l’ipotesi del rinnovo: “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta (art.1129 comma 14 cc)”.
Alla luce, quindi, di quanto detto, si conclude per la nullità della conferma dell’amministratore se in tale sede non viene indicato chiaramente l’onorario del professionista.