L’art. 67 Disp. Att. c.c. stabilisce che “se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale”.
Ciò significa che, per un condominio formato, per esempio, da 25 Condòmini (proprietari) diversi, ad ogni delegato potranno essere conferite al massimo cinque deleghe (che corrispondono ad un quinto di 25 che è il numero totale dei condòmini); ma, attenzione, perché queste deleghe non devono rappresentare, nella loro totalità complesso, più di duecento millesimi di proprietà.
Negli stabili più piccoli invece, cioè fino a venti condòmini, le deleghe potranno essere conferite senza limiti, salvo particolari disposizioni regolamentari.
Tale norma è inderogabile e nessun regolamento può escludere la facoltà di conferire deleghe, ma può, invece, disciplinare le modalità e il numero che può essere inferiore rispetto a quello previsto dalla norma stessa.
In sede assembleare sarà necessario, pertanto, controllare la legittimità ed il numero delle deleghe, anche perché, in caso si riscontrasse poi un “conferimento in eccesso” ad un delegato, questo costituirebbe motivo di annullabilità delle delibere.