In condominio, al di là dei posti auto/autorimesse privati, è possibile parcheggiare soltanto nelle aree comuni adibite appositamente a questa funzione, sempre che esse siano naturalmente presenti all’interno dello stabile; inoltre, qualora queste ci fossero e venissero utilizzate, è bene ricordarsi che in nessun modo si deve “alterare” la normale destinazione d’uso e si deve consentire anche agli altri Condòmini di godere del bene alla stessa maniera.
È fondamentale non parcheggiare le vetture in prossimità di beni esclusivi (es. porta dell’abitazione, cantina, box), impedendo l’accesso alle proprietà private.
Il parcheggio condominiale “comune”, oltre che dai Condòmini, può essere utilizzato anche dai loro “ospiti” (parenti, amici, clienti, ecc.), purché non sia espressamente vietato dal regolamento condominiale.
Infine, è molto importante sapere che:
i Condòmini – incuranti degli altrui diritti e dei richiami dell’Amministratore – che parcheggiano le proprie auto fuori dalle zone delimitate e/od occupano ripetutamente le altre zone comuni, rendendole difficilmente agibili da parte degli altri abitanti o bloccando altri veicoli, oltre che violare le norme del Codice civile, possono incorrere anche in precise responsabilità penali.