Il mandato di amministratore di condominio si conclude con la restituzione della documentazione condominiale di cui si è in possesso e tale documentazione deve essere messa nella disponibilità dell’amministratore che subentra.
Il “passaggio di consegne” è proprio il momento in cui avviene materialmente il “trasferimento” documentale tra il vecchio ed il nuovo amministratore.
Si tratta di un adempimento previsto direttamente dalla legge. Infatti, l’articolo 1129, all’ottavo comma, stabilisce che:
«Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
Quindi, appare chiaro – da quanto recita il suddetto art. 1129 del Codice Civile – che per l’amministratore uscente NON è possibile richiedere alcun compenso “extra” per il passaggio di consegne; pertanto, tale adempimento non deve comportare alcun costo per il Condominio, ma è sufficiente consegnare gli atti al nuovo amministratore.