Lo stato di morosità nel pagamento degli oneri condominiali è un argomento spesso, purtroppo, ricorrente.
Tra i vari compiti dell’Amministratore, uno dei più importanti per la “vita condominiale” è certamente quello di riscuotere dai Condòmini le quote relative alle spese condominiali, indispensabili per far fronte alle spese sostenute in relazione alla manutenzione delle parti comuni e per una corretta gestione dei servizi in genere.
Nel caso in cui un Condòmino ritardi il pagamento della sua quota di spese, l’Amministratore è obbligato al recupero, senza indugio, delle somme dovute.
Per quanto riguarda i tempi entro i quali l’Amministratore deve agire con riscossione forzosa nei confronti dei morosi, l’Art. 1129 Codice Civile al comma 9 fissa un termine di 6 mesi che decorrono dalla data di fine dell’esercizio condominiale, salvo che l’assemblea decida diversamente.
Tale attività è totalmente affidata alla piena libertà dell’Amministratore, il quale può agire in giudizio senza bisogno di un’autorizzazione assembleare.
Questa procedura costituisce appunto un obbligo per l’Amministratore, infatti, se egli non si attiva per il recupero dei crediti nei confronti dei condòmini morosi, potrà essere condannato a rimborsare il condominio, ma ovviamente solo se si riscontrassero “danni” che siano diretta conseguenza del suo inadempimento.