Perdita d’acqua nel bagno e danni, paga il proprietario o il condominio?
Prendiamo spunto da un thread nel nostro forum in materia di pagamenti effettuati dal condominio per interventi effettuati nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Questa la discussione:
“Giorni fa si è verificata una perdita d’acqua nel bagno di una delle unità immobiliari dell’edificio, ce ne si è accorti tutti per la presenza di una macchia su un muro condominiale. La proprietaria della casa si è affidata all’idraulico che cura la manutenzione degli impianti comuni.
Così l’idraulico ha rotto parte del muro per verificare la perdita ed ha effettuato la successiva riparazione; il lavoro così prestato è stato pagato dall’amministratore coi soldi presenti nella cassa condominiale.
Espongo il mio dubbio: la spesa per ricerca guasto e riparazione non dovrebbe essere sopportata dal responsabile del danno?
Tra poco avremo l’assemblea ordinaria: come faccio a vedere se la spesa per il lavoro idraulico verrà addebitato alla condomina responsabile del danno e non al condominio, che non c’entra niente?”.
La questione merita attenzione sia per evitare che, ingiustamente, il condominio sostenga costi che sono di competenza del condominio e perché per evitare ciò si operi correttamente. Lo stesso dicasi per l’ipotesi contraria.
Partiamo dal dato fattuale, ossia l’intervento dell’idraulico di fiducia dell’amministratore.
Il fatto, di per sé, è ininfluente ai fini dell’addebito del costo: forse si è operato in questo modo perché si riteneva il condominio responsabile del fatto.
Come dire: il danno è di natura condominiale quindi interviene l’impresa che sceglie il danneggiante.
L’intervento dell’idraulico in questione, tuttavia, può essere anche casuale: magari la condomina non aveva alcuna persona di fiducia e di riferimento.
Ciò detto entriamo più nel dettaglio: com’è intuibile paga chi ha causato la necessità dell’intervento.
Se la macchia era causata da tubazioni comuni, la spesa d’intervento dell’idraulico viene messa in conto tra gli interventi manutentivi comuni. In tal caso, la riparazione del tubo è a carico di tutti i condòmini che se ne servono sulla base dei millesimi di proprietà.
Se, invece, una volta individuata la causa del danno s’è scoperto che lo stesso proveniva da una parte di proprietà esclusiva, la spesa va posta a carico della condomina; in tal caso, però, il condominio non c’entra nulla, la faccenda va risolta direttamente tra l’idraulico e la signora proprietaria dell’appartamento.
La fattura dev’essere intestata a lei. In caso di contestazioni, il condominio potrà essere coinvolto ove la condomina ritenga (sulla base di elementi reali) che il danno provenga da parti comuni.
Se la fattura è intestata al condominio e nel rendiconto si imputa la spesa esclusivamente alla proprietaria dell’appartamento, questa può contestarlo ove ritenga illegittimo (essendo in gradi di dimostrare tale illegittimità) quell’addebito.
Al nostro lettore, quindi, possiamo consigliare di valutare perché la spesa sia stata ripartita tra tutti i condòmini e solamente se il danno proveniva da parti di proprietà esclusiva contestare e chiedere che la questione divenga un affare tra l’idraulico e la condomina.
Avv. Alessandro Gallucci
Fonte http://www.condominioweb.com/perdita-dacqua-nel-bagno-e-danni-quando-paga-il-proprietario.13491#ixzz4a0HoJ8KJ
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