In caso di compravendita di un immobile inserito in contesto condominiale è necessario che il venditore sia in possesso dell’Attestazione dello stato dei pagamenti delle spese condominiali.
Questo documento è conosciuto dai più con il nome di “Liberatoria”, ma precisiamo subito che tale denominazione risulta, in questo caso, IMPROPRIA ed ERRATA.
L’attestazione in questione viene redatta e rilasciata, per obbligo, dall’Amministratore di condominio ed è un documento tramite cui si attestano debiti e crediti del Condòmino venditore (cioè colui che la richiede), in merito all’esercizio in corso e quello precedente.
Vediamo nel dettaglio cosa viene indicato all’interno del documento:
- rate versate relative alla gestione ordinaria e quelle ancora da versare;
- eventuali spese relative ad eventuali gestioni straordinarie per le quali siano state assunte delibere prima della vendita immobiliare, indicando anche le rate già versate e quelle ancora da versare;
- fondi cassa o altri fondi esistenti, con specifica della quota accantonata fino al giorno della compravendita dal condòmino uscente.
Inoltre, vengono segnalate liti pendenti o in corso di giudizio.
La differenza tra i due vocaboli quindi, è sostanziale, dato che l’Attestazione è una dichiarazione che certifica una determinata situazione, al contrario, la “Liberatoria” è una dichiarazione di svincolo da un obbligo.
Tant’è, infatti, che la “nostra Attestazione” NON libera il venditore dal pagamento di eventuali tributi passati e futuri riferiti all’immobile nel momento in cui ne era proprietario.